RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

      Il provvedimento reca un complesso di misure immediate in materia di regolazione dei rapporti privati, volte ad aumentare la tutela dei consumatori, ampliando l'informazione, la pubblicità e la correttezza nello svolgimento delle pratiche commerciali, in materia di regolazione dei rapporti amministrativi tra pubblica amministrazione e soggetto che intende esercitare o esercita un'attività imprenditoriale, in materia di concorrenza e in materia di istruzione.
      Si rimanda alla relazione illustrativa per una informazione in dettaglio sulle singole norme, mentre per quel che attiene ai riflessi finanziari si specifica quanto segue.

Articolo 1 - Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet.

      Il presente articolo prevede l'abolizione dell'applicazione di costi fissi e di contributi per le ricariche telefoniche nonché la possibilità, per i consumatori, di poter comparare il costo del traffico telefonico tra i differenti operatori. Prevede altresì che, nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, ci debba essere la facoltà, per il consumatore, di recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati, con obbligo di preavviso non superiore a trenta giorni. L'articolo, ponendosi nella scia di una scelta netta a favore dei consumatori e della liberalizzazione di importanti servizi allo scopo di approntare una maggiore tutela, non comporta alcun effetto diretto sulla finanza pubblica in quanto le agevolazioni previste non comportano oneri a carico della finanza pubblica, ma si sostanziano in uno strumento normativo a tutela dei diritti dei cittadini; peraltro, le concrete modalità di attuazione sono rimesse alle determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 2 - Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale.

      L'articolo in esame rientra nel complesso degli interventi normativi volti alla tutela del consumatore, sotto il profilo dell'informazione sui prezzi dei prodotti petroliferi lungo la rete autostradale e stradale nazionale. Il disposto normativo, al comma 3, prevede esplicitamente che l'iniziativa non comporterà alcun onere aggiuntivo per il pubblico bilancio, in quanto l'obbligo di informativa sui prezzi praticati dei carburanti e sulla situazione di grave limitazione del traffico rientra

 

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nell'ambito della disciplina delle concessioni delle reti autostradali e stradali e delle convenzioni con i gestori delle reti di telefonia.

Articolo 3 - Trasparenza delle tariffe aeree.

      La previsione normativa in questione vieta le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto delle spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferite a contingenti di utenti limitati o a modalità di prenotazione non indicate, specificando esplicitamente, al comma 2, che sono da ritenersi pubblicità ingannevole, e perciò come tale sanzionati. L'articolo non prevede alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, ma, al contrario, comportando possibili sanzioni pecuniarie per pubblicità ingannevole, consentirebbe un presumibile introito per l'erario, seppure non predeterminabile.

Articolo 4 - Data di scadenza dei prodotti alimentari.

      L'articolo, in conformità all'articolo 13 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, pone in maggiore evidenza la data di scadenza per l'utilizzo od il consumo del prodotto, mettendo il consumatore nella posizione di conoscere in modo chiaro ed univoco la freschezza della derrata alimentare. Le norme in esame non pongono alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio pubblico.

Articolo 5 - Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi.

      L'articolo in esame è finalizzato ad aprire alla concorrenza i punti vendita di polizze assicurative, senza limitazione della tipologia di offerte (prevista precedentemente per le sole polizze RC auto), nonché ad aumentare la tutela per i titolari di polizza RC auto, sia con una diversa disciplina dei termini di recesso, delle clausole contrattuali attinenti alla classe di merito e della loro graduazione in caso di sinistro, sia con l'aumentata trasparenza e pubblicità dell'informazione sulle tariffe assicurative. Le norme regolano rapporti di diritto privato, senza alcun riflesso sulla finanza pubblica e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 - Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari.

      L'articolo in esame, prevedendo la possibilità per il mutuatario di estinguere l'ipoteca di un mutuo immobiliare senza rivolgersi ad un notaio, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

 

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Articolo 7 - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari; divieto di clausole penali.

Articolo 8 - Portabilità del mutuo; surrogazione.

      Le disposizioni in commento, in quanto incidono su rapporti obbligatori correnti tra soggetti privati, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 9 - Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

      L'articolo in esame prevede modalità amministrative semplificate e telematiche per l'avvio dell'impresa, che si può compiere con una dichiarazione unica comprensiva dell'assolvimento degli adempimenti camerali, fiscali, previdenziali e assistenziali.
      Tale articolo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, anzi consegue una razionalizzazione e un risparmio non solo per i privati, ma anche per le amministrazioni.
      L'intento di perseguire l'obiettivo di semplificare ed incentivare al massimo l'utilizzo dello strumento telematico da parte delle imprese individuali ha portato a prevedere, al comma 10, una revisione della tariffa dell'imposta di bollo, attualmente disciplinata dall'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativamente alle domande, alle denunce e agli atti presentati all'ufficio del registro delle imprese tramite strumenti telematici.
      A tale riguardo, il predetto comma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare - entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il quale la misura dell'imposta in questione è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito.
      La disposizione di cui al comma 10 non determina né oneri né minori entrare per il bilancio dello Stato, in quanto la rideterminazione della misura dell'imposta di bollo ivi prevista verrà effettuata, come già precisato, con il vincolo di assicurare l'invarianza del gettito.

Articolo 10 - Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

      Le disposizioni in esame prevedono, in conformità anche ai princìpi comunitari, l'eliminazione di ostacoli ad attività economiche e commerciali e all'esercizio di attività professionali e artigianali, ampliando le possibilità per il consumatore di accedere a beni, prodotti e servizi. La norma non comporta la possibilità di aumentare gli introiti.

 

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Articolo 11 - Misure per il mercato del gas.

      L'articolo in esame, avendo la finalità di creare una maggiore liquidità dell'offerta di gas nel mercato italiano, in attesa dell'avvio di una borsa del gas, a vantaggio delle imprese e dei consumatori, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 - Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi.

      L'articolo in esame, nella prima parte, regolamenta la disciplina applicabile alle gare nel settore ferroviario, revocando le concessioni rilasciate alla TAV Spa (anni 1991-1992), e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
      Nella seconda parte, prevede la corresponsione, da parte delle Ferrovie dello Stato Spa, del rimborso, nei casi di revoca, dei costi effettivamente sostenuti per gli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione. La disposizione, quindi, si configura come razionalizzazione della spesa.
      Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame si concreta in un rilevantissimo risparmio di spesa per l'amministrazione, paragonando gli oneri dovuti ai general contractor in relazione alla revoca con l'importo che avrebbe con ogni probabilità caratterizzato la realizzazione dell'opera da parte degli stessi, alla luce dell'univoca serie storica.
      Riguardo ai costi del descritto sistema, si evidenzia, infatti, che, secondo i dati relativi alla linea Torino-Napoli, la spesa, fissata dai contratti del 1991 in poco meno di 5.700 milioni di euro, è aumentata, fino al 2003, sino a poco più di 23.200 milioni di euro, con un aumento percentuale del 410 per cento, e inoltre con gravissimi ritardi nella consegna dei lavori. Il prolungarsi dei lavori ha amplificato inoltre l'obbligo dello Stato di compensare gli interessi chiesti ai consorzi per il ricorso al credito, che nel 2003 ha comportato, ad esempio, un esborso di pubblico denaro, disposto con la legge finanziaria, pari a circa 350 milioni di euro annui.
      L'aumento dei costi connaturato al sistema del general contractor è reso emblematico dal divario fra i costi della prima tratta realizzata (Napoli-Roma e Firenze-Bologna), ed i 7 chilometri della linea ad alta velocità presso Bologna andati, per varie ragioni, a gara europea nel 1998, e aggiudicati ad un'impresa spagnola che aveva offerto un ribasso del 47 per cento (circa la metà). Il costo finale per chilometro fu di circa 38 miliardi di lire, contro i circa 82 della rimanente tratta.
      Come evidenziato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (con parere n. 3526 del 10 gennaio 1996) il sistema in esame, infatti, cancella ogni rischio imprenditoriale del general contractor, prescelto a trattativa privata (in violazione della regola comunitaria della gara pubblica) e lasciato libero di progettare e realizzare l'opera senza nessun effettivo controllo pubblico (storicamente, TAV SpA non aveva neppure le necessarie competenze

 

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tecniche, che avrebbe invece avuto Ferrovie dello Stato SpA, e per fare i controlli doveva addirittura stipulare un contratto con un'altra società di Ferrovie dello Stato SpA - Italferr-SISTAV). Il general contractor non ha, quindi, alcun incentivo a scegliere soluzioni progettuali economiche ed a fare presto e bene, ma, al contrario, ha un oggettivo interesse a progettare opere costose, approvare varianti, subappaltare e prolungare il più possibile i lavori, per far aumentare il proprio guadagno.
      Il Governo confida ora che, risolvendo l'anomalia descritta, sarà possibile concludere in modo economico, rapido e trasparente le opere per l'alta velocità ancora da ultimare, affidando i lavori mediante gara pubblica europea e ristabilendo, così, i princìpi di trasparenza, imparzialità ed efficacia economica dell'azione amministrativa, in modo da evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
      Anche il secondo versante descritto, quello relativo all'indennizzo dei general contractor, concorre ad un ingentissimo risparmio di spesa.
      Infatti, l'articolo in esame disciplina le modalità di indennizzo degli interessati, limitandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate per le fasi del tutto preliminari che hanno fino ad ora riguardato le tratte in questione, rinviando alla nuova disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo, che introduce il comma 1-bis nell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      Il citato comma 4 disciplina in via generale, e quindi anche per il futuro, l'obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi che incida su precedenti rapporti negoziali con i privati.
      In sostanza, si estende, anche all'attività privatistica la previsione di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede, in termini più generici, l'ipotesi di «revoca che comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati». Poiché la revoca consegue ad una diversa valutazione ovvero ad una sopravvenienza che impongono una rivisitazione dell'interesse pubblico, come inizialmente apprezzato, è opportuno che il potere di revocare il provvedimento sia condizionato all'obbligo di indennizzare il privato, che per effetto della revoca abbia subìto un pregiudizio, anche nei casi - sempre più frequenti - di attività negoziale dell'amministrazione. Versandosi in una ipotesi di responsabilità da atto lecito, motivata in ragione dell'interesse pubblico, non si tratta di un risarcimento del danno ma di un indennizzo, in relazione al quale sono dettate anche le modalità per la quantificazione riferita, sotto il profilo quantitativo, al solo danno emergente, con esclusione dei vantaggi futuri venuti meno e nel rispetto dei princìpi civilistici della valutazione del concorso e dell'attività svolta dall'interessato (articolo 1226 del codice civile).
      Oltre a minimizzare gli oneri per il caso in esame, le norme consentiranno quindi futuri ingentissimi risparmi di spesa, adesso neppure quantificabili, favorendo l'intervento in autotutela dell'amministrazione ogni qualvolta si evidenzi il contrasto di precedenti atti e rapporti negoziali rivelatisi contrastanti con l'interesse pubblico che, viceversa, l'amministrazione deve in ogni caso perseguire.
 

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Articolo 13 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.

      L'articolo interviene in materia di cicli di istruzione e di studi, ampliando l'offerta formativa (e di successivo lavoro) a favore degli studenti e riorganizzando gli istituti tecnici e professionali, raggruppando e razionalizzando le strutture, comportando quindi un risparmio per l'erario pubblico.
      In particolare, il comma 3, aggiungendo la lettera i-septies-bis) al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede una detrazione dall'IRPEF del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e paritari, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
      Poiché la norma in esame introduce una nuova categoria di erogazioni liberali, per la quale ad oggi non si dispone di dati, ai fini della quantificazione si considera il totale delle erogazioni liberali detraibili che risulta pari, in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, a circa 360 milioni di euro. In considerazione del rilevante interesse delle famiglie nei riguardi del settore scolastico e, di conseguenza, dell'ampia platea di soggetti potenzialmente interessati all'effettuazione delle erogazioni in esame, si stima, in via prudenziale, che le erogazioni liberali effettuate a favore degli istituti scolastici siano pari ad un terzo del totale delle somme attualmente erogate, per un ammontare pari a 120 milioni di euro.
      In base a tali ipotesi si stima una perdita di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa -23 milioni di euro (120 x 19 per cento).
      L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

 
2007
2008
2009
  IRPEF
-
-40,5
-23

      L'articolo in esame intende inoltre introdurre un trattamento fiscale di favore per le imprese che effettuano erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
      In particolare, la norma stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto le erogazioni effettuate nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro l'anno.
      Dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2004 sono stati desunti i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate a norma

 

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dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      Da tali dati risulta pari a 190 milioni di euro l'importo delle deduzioni dal reddito per tutte le erogazioni effettuate da circa 11.000 società di capitali, mentre circa 3,7 milioni di euro sarebbero le deduzioni per erogazioni fatte da società di persone ed enti non commerciali.
      Relativamente alle società di capitali, è stata effettuata una distribuzione per classi di rapporto rispetto al reddito di impresa, al fine di individuare l'importo delle erogazioni prossime al limite del 2 per cento previsto dall'articolo 100, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In via generale risulta che circa 2.300 soggetti hanno effettuato erogazioni di importo prossimo al limite di deducibilità, per un ammontare totale di circa 60 milioni di euro.
      Considerato il limite di deducibilità di cui sopra, si indica nella misura del 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente sotto il limite del 2 per cento il possibile importo di maggiori deduzioni per erogazioni, con conseguente perdita di gettito stimata pari a circa 4,4 milioni di euro [(193,7-60) x 10 per cento x 33 per cento].
      In via prudenziale, si ritiene opportuno considerare un'ulteriore perdita di circa 0,6 milioni di euro per tenere conto degli altri soggetti in reddito di impresa e dell'effetto più generale di incentivo alle erogazioni liberali per le imprese di piccola e media entità. La perdita di gettito totale di competenza è pari quindi a circa 5 milioni di euro annui.
      L'articolo stabilisce, inoltre, la detraibilità da parte degli enti non commerciali delle erogazioni liberali in oggetto: in base ai dati del modello di dichiarazione UNICO 2005 enti non commerciali, le erogazioni liberali detratte al 19 per cento effettuate dagli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera h) e h-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono state pari a circa 43 milioni di euro.
      Si tratta di erogazioni liberali a favore di istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che comunque pongono in essere iniziative di rilevante interesse scientifico-culturale: in via prudenziale ai fini della presente stima si ipotizza che l'estensione agli istituti scolastici possa generare erogazioni liberali aggiuntive in misura pari ad un terzo di tale importo.
      La perdita di gettito di competenza è pertanto pari a circa 43 / 3 x 19 per cento = 2,7 milioni di euro.
      Di cassa la perdita di gettito complessiva - tenuto conto dell'acconto - è pari a circa (in milioni di euro):

2007
2008
2009
-
-13,5
-7,7
 

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      Pertanto la disposizione comporta nel complesso i seguenti effetti in termini di gettito erariale (in milioni di euro):

 
2007
2008
2009
  Articolo 15, comma 1, lettera i-septies-bis)
0
-40,5
-23
  Articolo 100, comma 2 lettera o-bis)
0
-13,5
-7,7
  TOTALE
0
-54,0
-30,7

      Alle predette minori entrate si provvede:

          per il 2008 mediante utilizzo di parte delle disponibilità giacenti sulle contabilità speciali (ammontanti a circa 100 milioni di euro) di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate nel corrente esercizio, per l'importo di 54 milioni di euro, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008;

          dal 2009 mediante riduzione del fondo di cui al comma 634 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, recante autorizzazione di spesa permanente.

Articolo 14 - Misure in materia di autoveicoli.

      L'articolo in esame, da una parte, estende alle autovetture le agevolazioni previste dai commi 224 e 225 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), dall'altra parte, condiziona tali agevolazioni al vincolo di non procedere alla loro sostituzione.
      Con riferimento all'incidenza della norma sul citato comma 224, si stima che gli autoveicoli destinati alla demolizione, cui non segue l'acquisto di una nuova autovettura, siano pari a 975.000 unità; si ipotizza, inoltre, che a fronte di tali demolizioni al massimo un 10 per cento dei proprietari non sostituirà l'autovettura con una usata.
      La perdita di gettito su base annua, considerando un bonus rottamazione pari a 60 euro, si stima pertanto pari a 5,85 milioni di euro (975.000 x 10 per cento x 60 euro).
      Con riferimento al citato comma 225, le autovetture avviate alla demolizione senza che a questo evento faccia seguito l'acquisto di una nuova autovettura vengono stimate, nell'anno 2007, in circa 975.000 unità; applicando la sopra indicata percentuale di non sostituzione del 10 per cento e ipotizzando, come nella stessa legge finanziaria 2007, un coefficiente pari al 4 per cento, relativo ai soggetti che acquisteranno un abbonamento ai mezzi pubblici, si perviene ad un numero di soggetti interessati all'agevolazione pari a 3.900.
      Applicando un importo medio per abbonamento di 300 euro ai sopraindicati 3.900 soggetti, si giunge ad una perdita annua pari 1,17 milioni di euro.
      Il riferimento complessivo ai citati commi 224 e 225 comporta una perdita di gettito annua di 7,02 milioni a fronte di 7,1 milioni indicati

 

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nella relazione tecnica della stessa legge finanziaria 2007; il saldo tra i due importi produce, quindi, un maggior gettito annuo di 80 mila euro.
      Considerando il momento di entrata in vigore del decreto-legge (fine gennaio), il maggior gettito per l'anno 2007 si stima pari a 73 mila euro (80 x 11/12).